Le società di mutuo soccorso

Le Società di mutuo soccorso sono organizzazioni costituite da persone che, senza finalità di lucro, si associano e conferiscono contributi economici con lo scopo primario di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno, opportunamente regolamentati e secondo la normativa vigente.

Organizzazione e valori del mutualismo in italia

Le Società di Mutuo Soccorso promuovono la cultura della mutualità, intesa come valore universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini, favorendo la coesione sociale e la convivenza pacifica. I principi e i valori identitari, inquadrati nella specifica cornice normativa, determinano i caratteri distintivi delle Società di mutuo soccorso che:
  • non hanno finalità di lucro, ma non sono enti di beneficenza; al contrario, esse nascono storicamente come strumento autorganizzato per affermare una condizione di diritto che emancipa dalla carità e dalla beneficenza; i soci, sono tenuti al versamento di un contributo annuo predeterminato in funzione delle prestazioni sottoscritte e  la somma dei contributi di tutti costituisce il patrimonio di risorse da cui derivano le prestazioni destinate a sostenere il singolo socio in situazioni di bisogno, sulla base di regole condivise;
  • escludono la remunerazione del capitale perché non ci sono azionisti da compensare, ma soci da sussidiare in presenza di bisogni opportunamente regolamentati;
  • sono aperte alla collettività secondo le rispettive previsioni statutarie, non selezionano e non discriminano per condizioni soggettive e individuali; possono piuttosto adottare regole generali e astratte al fine di garantire la sostenibilità e disincentivare adesioni opportunistiche;
  • garantiscono al socio l’assistenza a vita perché il rapporto associativo è volontario e non può essere interrotto unilateralmente da parte della società né per sopraggiunti limiti di età né per aggravamento del tasso di rischio ovvero quando, per ragioni di malattia, anche cronica, o di vecchiaia, il socio ricorra con maggiore frequenza alle prestazioni previste;
  • promuovono la partecipazione alla vita associativa, la conoscenza delle regole comuni e la trasparenza delle decisioni con l’educazione, l’informazione e la formazione; l’attività mutualistica, attraverso i suoi amministratori, deve garantire ai soci la correttezza e la trasparenza degli atti e delle forme di rendicontazione; tutti i soci possono partecipare democraticamente agli organi societari e alla loro designazione nonché alle scelte strategiche della società di mutuo soccorso a cui appartengono, mediante il voto;
  • non svolgono attività di impresa commerciale né applicano il trasferimento del rischio, ma operano nel principio solidaristico della ripartizione degli oneri. In altre parole, il rapporto mutualistico è un patto tra persone che si regola su vantaggi e obblighi reciproci.

Attività delle SMS: Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociosanitaria

Le Società di mutuo soccorso svolgono, in primo luogo, attività a rilevanza sanitaria e socio-sanitaria (art. 1, legge 3818/1886 modificata) che prevedono:
 
Rimborsi e sussidi per prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari, inclusa l’odontoiatria, con coperture economiche che possono arrivare fino al 100% della spesa sostenuta. La copertura è estesa anche alla prevenzione.
 
Accesso agevolato – con riferimento a tempi di attesa, modalità e tariffari – per prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari presso oltre 2.000 strutture convenzionate in Italia.
Il Consorzio Mu.Sa. (acronimo di Mutue Sanitarie) ha implementato la rete delle convenzioni garantendo ai soci delle mutue sanitarie consorziate l’accesso in forma diretta alle prestazioni (pagamento direttamente a carico della mutua).
 
Assistenza alla non-autosufficienza. In questo ambito diverse mutue sanitarie hanno attivato piani di copertura della spesa per il trattamento della non autosufficienza temporanea o permanente accertata, che prevedono il rimborso e/o un sussidio mensile, altre società li stanno predisponendo. Tutte le mutue sanitarie sono in grado di aiutare gli assistiti e le loro famiglie colpite da queste necessità, orientandoli verso il servizio pubblico, quando i requisiti lo permettono, o verso servizi privati convenzionati di prossimità, appropriati e coordinati in funzione del bisogno, rispondenti a tariffari ridotti e a modalità di pagamento agevolate.
In aggiunta le società possono organizzare, per i soci ma anche per le comunità di riferimento, attività a rilevanza culturale e sociale (art. 2  della legge 3818/1886 modificata) che riguardano:
 
  • la diffusione dei valori mutualistici mediante pubblicazioni, esposizioni, convegni, manifestazioni, valorizzazione dei patrimoni immobiliari e studio degli archivi storici, a cura delle singole società e dei loro coordinamenti territoriali, anche con il contributo di alcune amministrazioni regionali;
  • l’educazione alla prevenzione di patologie diverse e diffuse mediante unità mediche mobili oppure avvalendosi di appositi spazi attrezzati all’interno delle proprie strutture; 
  • l’organizzazione di servizi di prossimità quali il trasporto e l’accompagnamento nelle strutture sanitarie ospedaliere.
I Fondi Sanitari Integrativi

Le Società di Mutuo Soccorso erogano le proprie prestazioni a persone fisiche, che possono essere soci o assistiti, questi ultimi intesi come beneficiari di un rapporto associativo mediato da un ente di appartenenza e nella fattispecie da una impresa.

Il rapporto associativo può, quindi, essere espressione di una volontà collettiva dalla contrattazione o da un regolamento interno che istituisce benefici di carattere sanitario integrativo a favore dei propri lavoratori dipendenti.
In questo caso la Società di Mutuo Soccorso può rappresentare un ponte tra il mondo del lavoro e la società civile. Il lavoratore assistito ha infatti la facoltà di mutare il rapporto associativo mediato con un rapporto associativo diretto nel momento in cui cesserà il lavoro. La copertura potrà essere così mantenuta per tutta la vita nell’ambito della mutualità generale espressa dall’insieme dei soci.

La normativa vigente in materia di assistenza sanitaria integrativa, infatti, riconosce le Società di Mutuo Soccorso come fonti istitutive e gestori di fondi sanitari integrativi del Ssn (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni) e di fondi sanitari istituiti in attuazione di accordi, contratti o regolamenti aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti (di cui all’articolo 51 del Tuir-Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986).

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